mercoledì, 22 maggio '13.
Sei il visitatore n° 568928



Uffici Comunali

Link Utili


Eventi Maggio 2013

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
   
<< Mese Prec


Archivio


Galleria Fotografica

Tutte le immagini presenti nell'archivio fotografico del Comune di Caorso



In Evidenza

Mailing-List

Iscriviti per ricevere via
e-mail le news dal Comune








Permesso di Costruire


Permesso di Costruire



Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli Interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
g) Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo èapprovato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme dì sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Il permesso di costruire in sanatoria è ammissibile quando l'opera da sanare sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.
Il permesso di costruire in deroga è possibile alle seguenti condizioni:
- La possibilità di deroga è espressamente prevista dalla normativa urbanistica comunale vigente.
- deve trattarsi di edifici pubblici o di interesse pubblico (ai sensi della Circolare Min. LPP n. 3210 del 28.10.1967);

Normativa di riferimento
L.17.8.1942 n. 1150 come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (disciplina urbanistica)
L.28/1/1977 n.10 (edificabilità dei suoli)
L.3/1/1978 n. 1 (Procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali)
L.8/7/1986 n.349
T.U. 29/10/1999 n. 490 (Testo Unico Beni Culturali e Ambientali)
D.P.C.M. 10/8/1988 n. 377 (Impatto ambientale)
D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 (Sicurezza e salute nei cantieri)
L. 23/12/1996 n. 662 (Semplificazione dei procedimento per la concessione edilizia e per l'agibilità, individuazione degli interventi sottoposti a denuncia d'inizio attività).
DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia)
L. 21/12/2001 n. 443 (Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive)
D.L. 27/12/2002 n. 301 (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001 n. 380 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L.R. 24/03/2002 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)
L.R. 15/07/2002 n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio)
L.R. 25/11/2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia)

Iter del procedimento
1. Presentazione della domanda di permesso di costruire e conseguente registrazione al protocollo del Comune. Alla domanda occorre allegare tutta la documentazione necessaria all'istruttoria di competenza dei diversi Uffici.
2. Comunicazione immediata al richiedente interessato dell'avvenuta acquisizione della domanda (con data e numero del protocollo) e del nominativo del responsabile del procedimento (legge n. 241/1990).
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza formale della domanda di concessione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma art-. 6 L.R. n. 52/99, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.
Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.R. n. 52/99, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità all'emanazione del provvedimento conclusivo.
Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine di 60 giorni, si prescinde da essi.
Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle varianti al permesso di costruire si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio del permesso. Per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 19, L. R. n. 31/02 sussiste esclusivamente l'obbligo del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 13 della medesima legge.
4. Successivamente al rilascio del permesso di costruire e una volta ottenute tutte le altre autorizzazioni, il committente nomina il direttore dei lavori e comunica l'inizio dei lavori.

validità
La validità del permesso di costruire è di anni 3 dal momento del rilascio della stessa salvo proroghe per i casi particolari.
Entro il termine di un anno (pena decadenza) debbono essere iniziati i lavori (art. 4 legge 10/1977).
Completata la costruzione, il permesso di costruire deve essere conservato perché costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale del bene (legge 47/85).

decadenza
Il permesso di costruire ed il suo provvedimento decade nei seguenti casi:
a) non venga ritirato il permesso di costruire entro 60 giorni dalla notifica di approvazione;
b) alla scadenza dei tre anni previsti dalla legge a fare data dal giorno del rilascio del permesso di costruire

proroghe
Sono previste proroghe del termine di ultimazione dell'atto concessorio esclusivamente nei casi non dovuti alla volontà del concessionario e che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Il permesso di costruire decaduto può essere nuovamente richiesto e per le opere già iniziate, l'oggetto del permesso di costruire riguarderà solo la parte delle opere non completate.
Nel caso di richiesta di permesso di costruire per il completamento di opere (permesso di costruire decaduto per il mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori) è dovuto solo il pagamento di ulteriori "oneri di permesso di costruire" commisurati all'entità delle opere ancora da eseguirsi.

sanzioni
Chi procede alla esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistiche, senza il prescritto permesso di costruire e/o esegue opere in parziale e/o totale difformità della C.E. e/o con variazioni essenziali dalla C.E., è passibile di pene pecuniarie previste dall'Art. 31 e successivi della L.R. n. 52/99.
Inoltre l'attività edilizia è soggetta al controllo ed alle sanzioni penali previste al Capo 1 della legge 47/85.

Documentazione da presentare
Il soggetto interessato deve presentare la domanda di permesso di costruire al Comune allegando ad essa tutta la documentazione necessaria all'istruttoria di competenza dei diversi Uffici.
La documentazione tecnica deve essere firmata da un professionista competente. Il comune fornisce l'elenco della documentazione necessaria, perché la richiesta sia completa, ed una modulistica che consente di semplificare gli adempimenti imposti dalla vigente normativa.

Note
Per il rilascio del permesso di costruire andranno versati al Comune (entro 60 gg. dall'avviso di rilascio del permesso di costruire) gli oneri di urbanizzazione ed il contributo concessorio, secondo quanto previsto dalla Legge 23.2.1977 n. 10 art. 3 e Legge Regionale n. 31/02.
L'importo degli oneri da versare verrà determinato a cura del professionista prima del rilascio del permesso di costruire. I contributi relativi alle opere di urbanizzazione e costo di costruzione, possono essere rateizzati, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Oneri. In questo caso dovrà essere fornita garanzia fideiussoria sull'importo dilazionato. In ogni caso l'importo degli oneri dovrà essere interamente versato entro la fine dei lavori.
Per gli impianti industriali, il contributo di permesso di costruire può essere sostituito con il contributo relativo alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (art. 3- 5-6-10 della Legge 28.2.1977 n. 10).
L'art. 9 della Legge 28.1.1977 n. 10 e il Regolamento Edilizio infine, indicano in quali casi il rilascio del permesso di costruire è gratuito.

TornaTorna